Tutto sul contributo unificato
Tutto sul contributo unificato: normativa, tabelle ed importi sempre aggiornati

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Definizione
Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione), nel processo amministrativo e nel processo tributario.
Azione civile nel processo penale
L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.
Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore.
Obbligo di pagamento
La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
Dal 1° gennaio 2012 la parte attrice quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.
Indicazioni obbligatorie
Qualora il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 il contributo unificato è aumentato della metà.
Qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario ed i giudizi amministrativi, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.
Modalità di pagamento
Il contributo unificato può essere corrisposto mediante: versamento ai Concessionari della riscossione tramite Mod. F23; versamento sul conto corrente postale n. 57152043 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo (per il contributo unificato nel processo tributario il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 1010376927 intestato alla Tesoreria Viterbo - Contrib. Proc. Trib. - Art. 37, D.L. 98/2011); versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati che rilasceranno apposito contrassegno adesivo; versamento su canale telematico per i soggetti abilitati.
Controllo in ordine al pagamento
Il funzionario addetto all'ufficio verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.
Il funzionario addetto all'ufficio procede, altresì, alla verifica ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.
Omesso o insufficiente pagamento
In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano gli articoli 247-249 del D.P.R. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta.
Riferimenti normativi
Articoli 9-18, 191-195, 247-249 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico sulle spese di giustizia).
Tabelle degli importi e esenzioni
Importi da applicare
nei giudizi amministrativi
indipendentemente dal valore
(Aggiornato al 1° febbraio 2016)
Ricorsi avverso il silenzio dell'Amministrazione: euro 300,00.
Ricorsi avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso agli atti: euro 300,00.
Ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato: euro 300,00.
Ricorsi di esecuzione della sentenza: euro 300,00.
Ricorsi di ottemperanza del giudicato: euro 300,00.
Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali: euro 1.800.
Ricorsi avverso i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni: euro 1.800.
Ricorsi avverso i provvedimenti di nomina adottati previa delibera del Consiglio dei ministri: euro 1.800.
Ricorsi avverso i provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi: euro 1.800.
Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale: euro 1.800.
Ricorsi avverso i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive: euro 1.800.
Ricorsi avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali: euro 1.800.
Ricorsi avverso il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza: euro 1.800.
Ricorsi avverso le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW. nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti: euro 1.800.
Ricorsi avverso i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia: euro 1.800.
Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego: euro 1.800.
Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua: euro 1.800.
Le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo quando rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo: euro 1.800.
Ricorsi non previsti dai casi precedenti: euro 650.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente: euro 650.

Per «ricorsi» si intendono quello principale, quello incidentale ed i motivi aggiunti che introducono domande nuove proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato.
L'onere relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente (la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza), anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio.
Per i giudizi di impugnazione dal 1° gennaio 2013 gli importi da applicare sono aumentati della metà.

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