Definizione
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Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione), nel processo amministrativo e nel processo tributario.
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Azione civile nel processo penale
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L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.
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Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore.
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Obbligo di pagamento
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La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
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Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
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Dal 1° gennaio 2012 la parte attrice quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.
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Indicazioni obbligatorie
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Qualora il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 il contributo unificato è aumentato della metà.
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Qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario ed i giudizi amministrativi, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.
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Modalità di pagamento
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Il contributo unificato può essere corrisposto mediante: versamento ai Concessionari della riscossione tramite Mod. F23; versamento sul conto corrente postale n. 57152043 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo (per il contributo unificato nel processo tributario il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 1010376927 intestato alla Tesoreria Viterbo - Contrib. Proc. Trib. - Art. 37, D.L. 98/2011); versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati che rilasceranno apposito contrassegno adesivo; versamento su canale telematico per i soggetti abilitati.
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Controllo in ordine al pagamento
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Il funzionario addetto all'ufficio verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.
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Il funzionario addetto all'ufficio procede, altresì, alla verifica ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.
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Omesso o insufficiente pagamento
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In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano gli articoli 247-249 del D.P.R. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
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In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta.
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Riferimenti normativi
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Tabelle degli importi e esenzioni
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Procedimenti soggetti
al pagamento del contributo
ridotto alla metà
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(Aggiornato al 1° febbraio 2016)
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Procedimenti di ingiunzione.
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Procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo.
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Procedimenti di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.
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Procedimenti per intimazione di sfratto (*).
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Procedimenti cautelari:
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- procedimenti cautelari in generale;
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- procedimenti di sequestro (giudiziario e conservativo);
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- procedimenti di denunzia di nuova opera e di danno temuto;
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- procedimenti di istruzione preventiva;
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- procedimenti d'urgenza;
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- procedimenti sommari di cognizione (in caso in cui il procedimento prosegua con rito ordinario si dovrà procedere all'integrazione del contributo) (cfr. circolare 4 agosto 2009, n. 101179/U);
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- procedimenti possessori (**).
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Procedimenti in materia di lavoro e pubblico impiego la cui parte abbia un reddito imponibile superiore ad euro 34.585,23 (escluso il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione) (***).
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(*) Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
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(**) I procedimenti possessori, pur se strutturati in due fasi (una di cognizione sommaria ed una di cognizione piena), mantengono una connotazione unitaria e, pertanto, vengono assoggettati ad un solo pagamento.
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(***) Per il procedimento innanzi alla Corte di Cassazione dal 1° gennaio 2012 l'importo da applicare è quello secondo il valore del processo. Per lo stesso procedimento non è dovuta l'imposta fissa di euro 200,00 ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, D.P.R. n. 115/2002.
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