Definizione
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Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione), nel processo amministrativo e nel processo tributario.
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Azione civile nel processo penale
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L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.
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Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore.
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Obbligo di pagamento
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La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
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Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
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Dal 1° gennaio 2012 la parte attrice quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.
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Indicazioni obbligatorie
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Qualora il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 il contributo unificato è aumentato della metà.
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Qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario ed i giudizi amministrativi, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.
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Modalità di pagamento
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Il contributo unificato può essere corrisposto mediante: versamento ai Concessionari della riscossione tramite Mod. F23; versamento sul conto corrente postale n. 57152043 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo (per il contributo unificato nel processo tributario il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 1010376927 intestato alla Tesoreria Viterbo - Contrib. Proc. Trib. - Art. 37, D.L. 98/2011); versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati che rilasceranno apposito contrassegno adesivo; versamento su canale telematico per i soggetti abilitati.
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Controllo in ordine al pagamento
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Il funzionario addetto all'ufficio verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.
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Il funzionario addetto all'ufficio procede, altresì, alla verifica ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.
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Omesso o insufficiente pagamento
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In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano gli articoli 247-249 del D.P.R. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
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In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta.
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Riferimenti normativi
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Tabelle degli importi e esenzioni
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Importi da applicare
in base ai procedimenti
per i quali non è previsto
un limite di valore
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(Aggiornato al 1° febbraio 2016)
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Procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie la cui parte abbia un reddito imponibile superiore ad euro 34.585,23 (escluso il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione): euro 43,00 (dal 17 luglio 2011 ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) (*) (**).
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Procedimenti di separazione consensuale dei coniugi: euro 43,00 (dal 6 luglio 2011 ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) (*) (***).
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Procedimenti non contenziosi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio: euro 43,00 (dal 6 luglio 2011 ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) (*) (***).
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Procedimenti contenziosi in materia di separazione personale dei coniugi: euro 98,00 (dal 6 luglio 2011 ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) (*) (***).
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Procedimenti contenziosi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio: euro 98,00 (dal 6 luglio 2011 ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) (*) (***).
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Procedimenti di volontaria giurisdizione: euro 98,00 (*) (***).
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Procedimenti (anche fallimentari) da trattarsi in camera di consiglio: euro 98,00 (*) (***).
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Procedimenti di esecuzione immobiliare: euro 278,00.
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Procedimenti esecutivi diversi dall'esecuzione immobiliare: euro 139,00.
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Procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500: euro 43,00.
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Procedimenti esecutivi mobiliari di valore superiore ad euro 2.500: euro 139,00.
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Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi: euro 168,00.
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Procedure fallimentari (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura): euro 851,00.
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Reclami contro i provvedimenti caute-lari (cfr. circolare 31 luglio 2002, n. 5): euro 98,00.
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Procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento emessi dal magistrato (cfr. nota 6 maggio 2003, n. 1/5830/U/03): euro 98,00.
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Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. nota 6 maggio 2003, n. 1/5830/U/03): euro 98,00.
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(*) Per il giudizio di impugnazione dal 1° gennaio 2012 l'importo da applicare è aumentato della metà. La disposizione si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente al 1° gennaio 2012.
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(**) Per il procedimento innanzi alla Corte di Cassazione dal 1° gennaio 2012 l'importo da applicare è quello secondo il valore del processo. Per lo stesso procedimento non è dovuta l'imposta fissa di euro 200,00 ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, D.P.R. n. 115/2002.
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(***) Per il procedimento innanzi alla Corte di Cassazione dal 1° gennaio 2012 l'importo da applicare è raddoppiato. Per lo stesso procedimento oltre al contributo unificato è dovuta anche un'imposta fissa. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta fissa è di euro 200,00.
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